Obbligo di pubblicità dei contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

OBBLIGO DI PUBBLICITA’ DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Informazioni richieste dalla L. 124/2017, articolo 1, comma 125

Il presente prospetto è pubblicato ai sensi dell’articolo 1, comma 125, L. 124/2017, che richiede: “….omissis… Le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime Pubbliche Amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato… omissis”.

L. 124/2017, articolo 1, comma 127
“Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.

 

Regione Emilia Romagna: 5.000 €
Comune di Parma: 5.000 €
Fondazione Cariparma: 3.000 €